Esonero quota contributi IVS a carico del lavoratore
L’esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore ex art. 1 co. 121 della L. 234/2021 viene riconosciuto anche per i periodi di paga dall’1.1.2023 al 31.12.2023, nella misura pari al:
- 2%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
3%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Sgravi contributivi per assunzioni under 36
Viene previsto l’esonero totale dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 8.000,00 annui, per:
- le nuove assunzioni a tempo indeterminato e
- le trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato,
effettuate nel corso del 2023 di soggetti con meno di 36 anni di età.
Esonero contributivo per assunzioni di percettori di reddito di cittadinanza
È previsto un esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, a favore dei datori di lavoro privati che nel 2023 assumano soggetti percettori del reddito di cittadinanza (Rdc).
Tale esonero:
- è finalizzato a promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del Rdc;
- è previsto per una durata massima di 12 mesi nel periodo compreso tra l’1.1.2023 e il 31.12.2023;
- può essere riconosciuto in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato ovvero in ipotesi di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;
- è fissato nel limite massimo di importo pari a 8.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
- è alternativo all’esonero contributivo previsto dall’art. 8 del DL 4/2019.
L’esonero contributivo in esame non trova applicazione con riferimento ai rapporti di lavoro domestico.
Incentivo per l’assunzione di donne svantaggiate
L’incentivo previsto dall’art. 1 co. 16 della L. 178/2020, consistente in un esonero del 100% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (nel limite massimo di importo pari a 8.000,00 euro annui) trova applicazione anche alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate dall’1.1.2023 al 31.12.2023.
L’esonero è riconosciuto in caso di assunzione di donne:
- con almeno 50 anni di età, disoccupate da oltre 12 mesi;
- di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea;
- di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da accentuata disparità occupazionale di genere;
- di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi e ovunque residenti.
L’incentivo spetta per:
- le assunzioni a tempo determinato (con durata massima dell’esonero di 12 mesi);
- le assunzioni a tempo indeterminato (con durata massima dell’esonero di 18 mesi);
le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato (in questo caso l’esonero è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione).
Prestazioni occasionali
Viene esteso l’ambito di applicazione delle prestazioni occasionali e, in particolare, del contratto di prestazione occasionale. Gli interventi mirano a rendere meno stringenti i limiti di importo, i limiti di forza lavoro e a rendere più flessibile il ricorso delle prestazioni in esame per il settore turistico.
Le principali novità riguardano:
- l’innalzamento, da 5.000,00 a 10.000,00 euro, del limite economico posto in capo agli utilizzatori;
- un ampliamento generalizzato del limite relativo alla forza lavoro, in virtù del quale potranno accedere al contratto di prestazione occasionale gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, invece di 5;
Viene vietato alle imprese del settore agricolo il ricorso al contratto di prestazione occasionale, a prescindere dalla tipologia di prestatore impiegato.
Conseguentemente, viene introdotto, per il biennio 2023-2024, un istituto ad hoc per la fruizione di prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato riferite ad attività stagionali, ossia il “Contratto per l’impiego occasionale di manodopera agricola”.
Assegno unico e universale per i figli
Dall’1.1.2023 vengono disposte modifiche alla disciplina dell’assegno unico e universale per i figli di cui al DLgs. 230/2021, finalizzate:
- ad aumentare, al ricorrere delle previste condizioni, gli importi base dell’assegno previsto per i nuclei familiari con figli minori fino a tre anni;
- a rendere strutturali gli incrementi previsti per il 2022 in favore dei figli maggiorenni disabili;
- ad aumentare la maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli (art. 4 co. 10 del DLgs. 230/2021).
Pensione anticipata flessibile (“Quota 103”)
Introducendo il nuovo art. 14.1 al DL 4/2019, si riconosce in via sperimentale, per il solo 2023, un accesso pensionistico anticipato denominato “pensione anticipata flessibile” per coloro che possiedono congiuntamente:
- un’età anagrafica di almeno 62 anni;
- 41 anni di contributi (c.d. “Quota 103”).
Tali requisiti devono essere raggiunti entro il 31.12.2023, anche se il relativo diritto al pensionamento può essere esercitato successivamente.
Il requisito contributivo può essere raggiunto cumulando gratuitamente tutti i periodi contributivi non sovrapposti cronologicamente presso tutte le gestioni INPS.
Il trattamento di pensione anticipata in parola è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo vigente, e non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia (67 anni), con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.
I soggetti che maturano i requisiti entro il 31.12.2022 hanno diritto al trattamento a decorrere dall’1.4.2023, ovvero, se dipendenti pubblici, dall’1.8.2023.
Invece, coloro che maturano i requisiti successivamente al 31.12.2022 conseguono il diritto al trattamento trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, ovvero, se dipendenti pubblici, trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e, in ogni caso, non prima della suddetta data dell’1.8.2023.