Per effetto dell’introduzione del nuovo comma 1-bis all’art. 13, TUIR, è previsto il riconoscimento (per il 2014) di un credito a favore dei lavoratori dipendenti, noto come “bonus 80 euro”.
Il credito in esame spetta ai titolari:
- di reddito di lavoro dipendente ex art. 49, TUIR. Sono esclusi dall’agevolazione i titolari di redditi da pensione;
- di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. a), b), c), cbis), d), h-bis) e l), TUIR. L’agevolazione spetta, tra l’altro, ai collaboratori coordinati e continuativi, ai collaboratori a progetto e ai lavoratori socialmente utili.
Il credito non spetta:
- ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro non è sostituto d’imposta (ad esempio, collaboratori domestici);
- ai c.d. “incapienti”, cioè a coloro per i quali la detrazione da lavoro dipendente azzera l’imposta. Il credito è riconosciuto qualora l’IRPEF lorda risulti superiore rispetto alla sola detrazione per reddito di lavoro dipendente ed assimilato.
Il credito in esame: è riconosciuto in misura differenziata a seconda dell’ammontare del reddito complessivo, è rapportato al periodo di lavoro nell’anno, è riconosciuto dal sostituto d’imposta (datore di lavoro / committente) che lo ripartisce tra le retribuzioni erogate successivamente al 24.4.2014 (data di entrata in vigore del Decreto in esame) a partire dalla prima retribuzione utile.
Il beneficio in oggetto è riconosciuto in forma automatica dal sostituto d’imposta; Non è, pertanto, necessaria una specifica richiesta da parte del beneficiario.

