Con il D.Lgs. 21/2014 sono stati modificati alcuni articoli del Codice del consumo vigente (D.Lgs. 206/2005) e sono state previste importanti novità che le aziende dovranno adottare, dal 13 Giugno 2014, nella predisposizione dei contratti di vendita “a distanza” e nei contratti conclusi fuori dai locali commerciali.
Per contratto a distanza si intende qualsiasi contratto concluso tra un’azienda venditrice ed un consumatore senza la presenza fisica e simultanea sul posto del venditore e del consumatore mediante l’uso di mezzi di comunicazione a distanza (es. telefono, Internet, televendita, ecc.).
Per contratto negoziato fuori dai locali commerciali, si intende qualsiasi contratto concluso tra un’azienda venditrice ed un consumatore in luogo diverso dai locali del venditore oppure concluso nei locali del venditore o mediante un mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del venditore oppure concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal venditore allo scopo di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore.
Tra le principali novità introdotte, si segnala, in primis, l’unificazione della disciplina dei contratti a distanza e dei contratti conclusi fuori dai locali commerciali in ordine alle informazioni preliminari che il venditore deve obbligatoriamente fornire al consumatore, prima della conclusione del contratto di vendita, al fine di permettere allo stesso una scelta consapevole.
Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali o da una corrispondente offerta, il venditore deve fornire al consumatore in maniera chiara e comprensibile, una serie di informazioni, tra cui:
- le caratteristiche principali dei beni o dei servizi;
- l’identità del venditore e l’indirizzo geografico dove il venditore è stabilito ed il suo numero di telefono, di fax e l’indirizzo elettronico, ove disponibili e, se applicabili, l’indirizzo geografico e l’identità del venditore per conto del quale agisce;
- se diverso dall’indirizzo sopracitato, l’indirizzo geografico della sede dell'impresa a cui il consumatore può indirizzare eventuali reclami;
- il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo - in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali ed ogni costo;
- le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il venditore si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami;
- le condizioni, i termini e le procedure per esercitare il diritto di recesso nonché il modulo tipo di recesso riportato nel decreto;
- un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni;
- l’esistenza e le condizioni dell’assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali (se applicabili);
- la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto.
Rispetto all’attuale disciplina, in particolare, il nuovo decreto ha, pertanto, introdotto ulteriori informazioni da dover fornire al consumatore in ordine al venditore (telefono, fax e indirizzo e-mail) ed una maggior chiarezza sui prezzi, prevedendo il divieto di applicazione di costi aggiuntivi non specificati preventivamente. Dette informazioni formeranno parte integrante del contratto.
Nei contratti effettuati via telefono, inoltre, il venditore dovrà confermare l’offerta al consumatore per iscritto il quale è poi vincolato, diversamente rispetto ad oggi, solo dopo aver firmato la stessa o averla accettata per iscritto.
Di particolare rilievo sono, altresì, le disposizione riguardanti l’esercizio del diritto di recesso. Sono stati estesi i termini per l’esecuzione del diritto di recesso da parte del consumatore passando dagli attuali 10 giorni a 14 giorni decorrenti dalla conclusione del contratto, se il contratto prevede la vendita di servizi oppure decorrenti dal ricevimento del bene, se il contratto prevede la vendita di beni.
Il nuovo decreto, ha altresì previsto l’obbligo dell’azienda di rimborsare, in caso di esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, comprensivi dei costi di spedizione se sostenuti da quest’ultimo, senza possibilità di trattenere somme. Il venditore, inoltre, avrà il termine di soli 14 giorni per provvedere alla restituzione delle somme al consumatore.
Stante le modifiche introdotte dal D.Lgs. 21/2014 ai contratti con i consumatori sopra detti, è necessario che le aziende provvedano a rivedere ed eventualmente integrare i format contrattuali e tutti i documenti che utilizzano per la gestione del contratto con i consumatori, possibilmente entro il 13 giugno 2014, per evitare violazioni alla normativa e/o l’inapplicabilità delle proprie clausole contrattuali.
